PIGNORAMENTO SU CONTO COINTESTATO: RESTITUITA LA QUOTA AL CONIUGE NON DEBITORE
26 gennaio 2026
Lo Studio Legale ha ottenuto una significativa sentenza in materia di esecuzione forzata, nell'ambito di una procedura di opposizione di terzo ad un pignoramento presso terzi.
La vicenda traeva origine dal pignoramento del saldo integrale di un conto corrente cointestato tra due coniugi, effettuato da un creditore della sola moglie.
Il marito, nostro assistito e del tutto estraneo al debito, si è visto privato della disponibilità della propria quota di risparmi.
Lo Studio ha dunque agito in giudizio per tutelare i diritti del cointestatario non debitore, contestando l'illegittimità di un pignoramento esteso all'intero saldo del conto.
Il Tribunale di Marsala ha accolto integralmente le nostre tesi, ribadendo un principio fondamentale in tema di solidarietà attiva e passiva. Secondo l'art. 1298 del Codice Civile, nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o creditori, a meno che non sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi.
In virtù di tale norma, la cointestazione di un conto corrente (anche tra coniugi) genera una presunzione di comproprietà in quote uguali del saldo.
Di conseguenza, il pignoramento presso la banca non può colpire l'indistinta totalità delle somme presenti sul conto e l'esecuzione forzata deve limitarsi esclusivamente alla sola quota teorica spettante al debitore esecutato (generalmente il 50%), restando la restante parte nella piena e libera disponibilità del coniuge non debitore.
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