FIDEIUSSIONE E CLAUSOLE VESSATORIE: REVOCATO DECRETO INGIUNTIVO
30 marzo 2026
Importante risultato ottenuto per un nostro assistito, un fideiussore consumatore, che si era visto notificare da una banca un decreto ingiuntivo.
Il cliente si era rivolto allo studio quando i termini per l'opposizione ordinaria erano ormai decorsi.
Tuttavia, la strategia difensiva si è fondata sulla possibilità di esperire l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (ex art. 650 c.p.c.), sollevando la presenza di clausole vessatorie nel contratto di fideiussione.
La decisione ottenuta poggia sulle fondamenta della storica sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 9479/2023). La Suprema Corte ha stabilito che:
- Il giudice del monitorio ha il dovere di esaminare d'ufficio la vessatorietà delle clausole nel contratto concluso tra professionista e consumatore.
- Se tale controllo è mancato nella fase di emissione del decreto ingiuntivo, il consumatore può farlo valere anche dopo che il decreto è divenuto formalmente esecutivo.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto le nostre tesi rilevando come alcune clausole della garanzia fossero nulle perché contrarie alla normativa antitrust e alla tutela del consumatore.
La sentenza ha dichiarato la nullità della fideiussione, determinando l'inefficacia del titolo esecutivo e liberando integralmente il cliente dal debito richiesto dalla banca.
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